Un caso peculiare di stalking

Sara Calleja

Il delitto di atti persecutori, ovvero stalking deriva dal verbo to stalk, e si traduce verosimilmente (non è facile una traduzione) in: il fare la posta, inseguire, braccare e, in senso più lato, disturbare, assillare, perseguitare.

Tale reato è stato introdotto dalla L. 23.4.2009, n. 38, che ha inserito nel codice penale l'art. 612 bis, poi aggiornato con la L. 15.10.2013, n. 119.

Occorre rilevare che tale ipotesi delittuosa sanziona chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da provocare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Spesso i persecutori hanno un'organizzazione di personalità borderline, caratterizzata da instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e dello sviluppo degli affetti, frequentemente accompagnata da una marcata impulsività.
Secondo gli studi della Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, gli stalker potrebbero inquadrarsi secondo stretti, pragmatici fini di polizia, in cinque tipologie: il "risentito", caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente, ad esempio l’ex partner; il "bisognoso d'affetto", desideroso di convertire la relazione sentimentale in un ordinario rapporto della quotidianità; il "corteggiatore incompetente", che opera stalking in genere di breve durata, risulta opprimente e invadente principalmente per "ignoranza" delle modalità relazionali; il "respinto", rifiutato dalla vittima, caratterizzato dal voler pure vendicarsi dell'affronto costituito dal rifiuto; il "predatore", il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale.

Tuttavia, tali tipologie non sono esaustive, come nel caso che andremo brevemente ad esaminare.

Nel caso che ci occupa, Tizio è indagato del reato previsto e punito dagli articoli 99 e 612 bis, I e II comma c.p. per avere molestato, con condotte reiterate, effettuando numerose telefonate e portandosi presso la sua abitazione e minacciato di mali ingiusti anche a mezzo di un’arma, la ex moglie Caia, in modo da ingenerare in lei un perdurante e grave stato di ansia per il fondato timore di subire atti lesivi della sua incolumità fisica.

Nel caso di specie, il Pubblico Ministero chiedeva la misura cautelare in carcere.

Pertanto, con tale delitto, vengono ritenuti penalmente rilevanti e meritevoli di sanzione, i comportamenti che consistono in un insieme di condotte vessatorie sotto forma di minaccia, molestia, atti di persecuzione continuati che inducono nella persona che subisce, nel caso di specie Caia, un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.

Nel nostro caso, il Giudice delle Indagini Preliminari ha ritenuto che il comportamento assunto da Tizio rientri completamente in tale previsione normativa, avendo egli assunto reiteratamente una serie di comportamenti con i quali ha provocato a Tizia un evidente stato di afflizione, mediante ripetuti atti persecutori.

E’ importante rilevare che integrano il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c. p. anche due sole condotte come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta delle norme incriminatrici (cfr. cass. n. 46331/13) tali da ingenerare nella parte offesa un evidente condizione di disagio e di timore per la propria incolumità, condizionandone quindi lo stile di vita.

Invero, nel caso di specie, i ripetuti messaggi e le ripetute telefonate aventi contenuto molesto, le offese e minacce verbali, le condotte violente e la reiterata presenza dell'indagato dinanzi all’abitazione della vittima, hanno influito in maniera pesante sullo stile di vita della parte offesa, che si vedeva costretta a modificare le sue abitudini di vita sul fondato timore di essere aggredita. Difatti, Caia non era più libera di esprimere le proprie determinazioni per affrontare con serenità e autonomia la sua quotidianità.

Pertanto, il G.I.P. ha ritenuto che il comportamento tenuto dall’indagato sia stato connotato da caratteri di gravità della personalità, il quale, si ritiene, possa anche in futuro continuare a reiterare tali condotte ai danni della parte offesa, tenendo conto che neppure la misura cautelare degli arresti domiciliari sia stata in grado di scongiurare il rischio della reiterazione di tali condotte.

Invero, si è sostenuto che soltanto la misura cautelare del carcere possa essere idonea, secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza, a scongiurare il pericolo di realizzazione di ulteriori ipotesi delittuose.

Tuttavia, tale misura cautelare ha avuto seguito per un certo periodo, dopodiché il prevenuto è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari perché in carcere aveva problemi di salute.

Ebbene, la peculiarità di questo caso è che Tizio non si è limitato a perseguitare soltanto la ex consorte, e cioè l’oggetto del suo desiderio, ma alcuni membri del sistema giudiziario che avevano contribuito, secondo lo stesso, a determinare la misura alla quale veniva sottoposto essendo, secondo lui, i responsabili della sua deplorevole vicenda giudiziaria.

Difatti, Tizio ha cercato di “agganciare” coloro i quali egli ha ritenuto più propensi ad essere intimoriti. Le forze dell’ordine hanno preparato in tal senso le “potenziali” parti offese al fine di aiutarle a livello psicologico e negli aspetti più pragmatici della loro esistenza “gravemente disturbata”: difatti, non vi può essere un persecutore se non vi è una vittima.


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