Un caso peculiare di stalking
Sara Calleja Il delitto di atti persecutori, ovvero stalking deriva dal verbo to stalk, e si traduce verosimilmente (non è facile una traduzione) in: il fare la posta, inseguire, braccare e, in senso più lato, disturbare, assillare, perseguitare. Tale reato è stato introdotto dalla L. 23.4.2009, n. 38, che ha inserito nel codice penale l'art. 612 bis, poi aggiornato con la L. 15.10.2013, n. 119. Occorre rilevare che tale ipotesi delittuosa sanziona chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da provocare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Spesso i persecutori hanno un'organizzazione di personalità borderline, caratterizzata da instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e dello sviluppo degli