Diritto di relazione

Ogni volta che l’uomo si è incontrato con l’altro uomo, ha sempre avuto davanti a se tre possibilità di scelta: fargli guerra, isolarsi dietro ad un muro o stabilire un dialogo. 

 Soltanto guardando l’altro negli occhi ci si può ripensare uguali a lui e si può avere il rispetto per se stessi ed è soltanto così che si diventa capaci di rivendicare diritti nei confronti dell'altro, che a sua volta ne è pure il protagonista. 

Pertanto, la "dignità umana" consiste nella capacità riconoscibile di avanzare pretese (to assert claims), di educare l’altro nel riconoscimento dei reciproci diritti. 
Dunque, rispettare una persona, o pensarla come titolare della (possessed of) dignità umana è pensarla come potenziale attore di rivendicazioni (maker of claims), come persona capace di “sollevarsi”, di alzarsi in piedi".  

Ebbene, rispettando l’altro, se ne riconosce la dignità umana; tuttavia soltanto dal momento in cui ci si riconosce responsabili dell’altro, ci si può davvero educare a riconoscersi reciprocamente i diritti umani e fondamentali (sempre diversi) che si è chiamati a rispettare in virtù di un principio etico, e a sopportare le conseguenze di tale atteggiamento.

 Occorre chiedersi in qual modo sia possibile un effettivo riconoscimento dei diritti umani e fondamentali, senza che alcuno di essi possa essere violato, a prescindere dalla diversità dell’altro, straniero e quindi portatore di valori diversi dai miei, e se sia possibile conciliare l’uniforme principio della tutela dei diritti con quello della loro concreta applicazione. E qui, parlo del mio vicino di casa, che ha violato i miei diritti, del reo che mi ha offeso e di me che sono la vittima o l’imputato nelle varie dinamiche che non faremo fatica a riconoscere.
 Potremo allora percorrere una via privilegiata che è rappresentata dal Diritto di relazione.
 Tale espressione del diritto indica, per stare con Massimo Silvano Galli, “riappropriarsi della propria capacità e responsabilità di aprirsi alla legge-sapere dell’Altro per offrire la propria legge-sapere, abbandonandosi a questo rapporto dialogico che è l'unica via di accesso al superamento dell’esperienza dell’ingiustizia, superamento che solo si dà a partire dalla consapevolezza che nessuno ha la piena ed esclusiva disponibilità della «Legge» ma che questa va continuamente ricercata e ridefinita con l’Altro, confrontandosi apertamente in quello spazio tutto da riempire che non sono «Io» e non sei «Tu» e che, comprendendoci al contempo, ci unisce e ci separa: lo iato di quella che chiamiamo «mediazione» in cui, appunto, ogni azione è tesa alla definizione e alla costruzione del media capace di tradurre le nostre soggettive posizioni in un accordo di giustizia”. 

Ecco allora che il diritto di relazione costituisce una strada maestra tesa ad evitare che le norme statali, comunitarie e internazionali siano soltanto sterili contenitori di fattispecie astratte e che invece si armonizzino e siano realmente applicabili tenendo conto della diversità degli individui, dando quindi concreta applicazione alle svariate fattispecie dei diritti umani e fondamentali sempre nuovi e sempre diversi, nell’universum gentium.

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